Bernardini Studio Consulenza del Lavoro

Installazione telecamere: gli obblighi per le aziende con dipendenti

L’installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro è un tema delicato che coinvolge sia la tutela della sicurezza aziendale sia il rispetto dei diritti dei lavoratori. L’articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) disciplina in modo puntuale le condizioni e gli obblighi a carico del datore di lavoro, prevedendo una serie di adempimenti propedeutici all’installazione legittima degli impianti.

Quando è ammessa l’installazione degli impianti di videosorveglianza

L’art. 4, comma 1 della Legge 300/1970 vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Tuttavia, il successivo comma consente l’installazione in presenza di esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, a condizione che:

  • sia raggiunto un accordo sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU);
  • oppure, in assenza di rappresentanze sindacali, sia ottenuta apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

 

L’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato

In presenza di RSA/RSU il datore di lavoro deve avviare un confronto con le rappresentanze sindacali e sottoscrivere un accordo che regoli:

  • le finalità e le modalità di funzionamento dell’impianto;
  • le caratteristiche tecniche del sistema;
  • i tempi di conservazione delle immagini;
  • Le aree soggette a videosorveglianza.

In assenza di rappresentanze sindacali il datore di lavoro deve inoltrare istanza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, allegando:

  • relazione tecnica dettagliata dell’impianto;
  • planimetria con ubicazione delle telecamere;
  • indicazione delle finalità (sicurezza, tutela beni, ecc.);
  • informativa per i lavoratori;
  • eventuali misure di protezione dei dati.

N.B. L’Ispettorato esamina la richiesta e può rilasciare l’autorizzazione oppure chiedere integrazioni/modifiche. I tempi possono variare, ma è opportuno considerare un periodo di attesa di almeno 30-60 giorni.

 

Obblighi in materia di privacy e GDPR

Oltre all’autorizzazione sindacale o ispettiva, l’azienda è tenuta a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa privacy (GDPR – Reg. UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003):

  • redigere un’informativa specifica per i lavoratori, indicando finalità, base giuridica, tempi di conservazione e diritti degli interessati;
  • affiggere un cartello informativo chiaro e ben visibile in prossimità delle telecamere (“Area videosorvegliata”) contenente i riferimenti del titolare del trattamento;
  • limitare l’accesso alle immagini a soggetti autorizzati e nominati responsabili o incaricati del trattamento;
  • conservare le immagini per un tempo congruo (in genere non oltre 24-48 ore, salvo esigenze particolari motivate).

 

Sanzioni in caso di violazioni

Il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori espone l’azienda a sanzioni amministrative e penali, tra cui:

  • sanzioni del Garante per la Privacy per violazione del GDPR;
  • sanzione penale (arresto fino a un anno o ammenda da 154 a 1.549 euro) per installazione non autorizzata.

Con riferimento alla sanzione penale, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in caso di accertamento, può attivare la procedura di prescrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 758/1994, che consente al datore di lavoro:

  1. di rimuovere la violazione sanando l’irregolarità (es. avviando l’iter autorizzativo mancante);
  2. di pagare una sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo previsto dalla norma penale (ossia € 387,25 nel caso dell’ammenda massima di € 1.549);
  3. di ottenere l’estinzione del reato, con conseguente archiviazione del procedimento penale.

 

Conclusioni

L’installazione di un sistema di videosorveglianza in azienda è legittima solo se preceduta da specifici adempimenti. È fondamentale pertanto:

  • verificare la sussistenza dei presupposti giuridici;
  • redigere correttamente la documentazione;
  • presentare l’istanza all’ITL o supportare l’accordo con le RSA;
  • gestire gli obblighi privacy nel rispetto del GDPR. […]

Cassa Integrazione per Caldo Eccessivo: le istruzioni operative INPS

Con l’intensificarsi delle ondate di calore estivo, l’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, con cui fornisce indicazioni operative sulla possibilità per i datori di lavoro di accedere agli strumenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta al caldo eccessivo.

Le causali utilizzabili: “evento meteo” e “sospensione o riduzione attività per ordine di pubblica autorità”

I datori di lavoro possono presentare domanda di:

  • cassa Integrazione Ordinaria (CIGO);
  • assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali;

utilizzando due possibili causali:

  1. “Evento meteo” – “temperature elevate”: in caso di condizioni climatiche estreme che impediscono il regolare svolgimento delle attività.
  2. “Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità”: quando un’ordinanza vieta lo svolgimento delle attività lavorative.

Non è ammessa la presentazione di due domande per gli stessi lavoratori e periodi sovrapposti con causali differenti, ma in fase istruttoria l’INPS può considerare entrambe le circostanze se indicate.

Quando è possibile presentare domanda

È possibile presentare domanda anche se:

  • La temperatura reale è inferiore a 35°C, purché la temperatura percepita sia superiore (es. per esposizione diretta al sole, uso di macchinari che generano calore, utilizzo di dispositivi di protezione).
  • Si registrano alti tassi di umidità, che contribuiscono ad aumentare la temperatura percepita.
  • Le lavorazioni si svolgono al chiuso, ma in condizioni che non permettono ventilazione o raffreddamento per cause non imputabili al datore di lavoro.

È valida anche la sospensione disposta su indicazione del responsabile della sicurezza aziendale.

Obblighi documentali

Per la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità”, è sufficiente indicare gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica, senza necessità di allegarla.

Per la causale “evento meteo”, non è necessario allegare bollettini meteorologici, in quanto acquisiti d’ufficio dall’INPS. Tuttavia, la relazione tecnica deve essere completa, descrivendo:

  • l’evento meteorologico (caldo eccessivo);
  • l’attività lavorativa sospesa o ridotta;
  • le condizioni operative dei lavoratori.

In caso di carenza di informazioni, l’INPS potrà attivare un supplemento istruttorio.

Agevolazioni procedurali previste

Per entrambe le causali, riconducibili agli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), si applicano le seguenti semplificazioni:

  • non è richiesta l’anzianità lavorativa di 30 giorni presso l’unità produttiva;
  • esenzione dal contributo addizionale;
  • termine per la domanda: ultimo giorno del mese successivo a quello dell’evento;
  • informativa sindacale posticipata: è sufficiente la comunicazione alle RSA/RSU o OO.SS. dopo l’avvio della sospensione o riduzione;

Per il settore edile, lapideo e artigianato correlato, l’informativa sindacale è obbligatoria solo per richieste di proroga oltre le 13 settimane continuative.

Estensione al settore agricolo

Le stesse indicazioni si applicano, per quanto compatibili, anche al settore agricolo, con riferimento alla disciplina della CISOA per operai e impiegati a tempo indeterminato. […]

SIISL INPS: Intelligenza Artificiale per incrociare domanda e offerta di lavoro

Con il messaggio n. 1358 del 5 aprile 2024, l’Inps comunica l’implementazione della SIISL (piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), con la previsione in via sperimentale, dell’attivazione di un sistema basato sull’impiego dell’Intelligenza Artificiale che facilita l’inserimento lavorativo dei soggetti beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto Formazione e lavoro (SFL).

Obiettivo dell’Intelligenza artificiale

Con l’impiego dell’intelligenza artificiale, i beneficiari ADI (assegno di inclusione) e SFL (supporto  formazione e  lavoro) che accedono alla piattaforma SIISL per l’attivazione di percorsi personalizzati, saranno indirizzati verso offerte di lavoro più consone rispetto al proprio profilo professionale.

L’uso della AI permette al sistema di valutare, attraverso un “indice di affinità”, il livello di compatibilità tra le offerte di lavoro presenti sulla piattaforma SIISL rispetto al curriculum vitae di ciascun utente.

L’indice di affinità è un indicatore orientativo che si pone i seguenti obiettivi:

  • semplificare l’interazione utente con la banca dati;
  • favorire la dinamica del mercato del lavoro;
  • garantire l’ottimale allocazione delle risorse, nell’interesse di tutta la collettività e del singolo utente.
  • non vincolare in alcun modo il processo di candidatura e selezione. Lo strumento messo a disposizione delle Agenzie per il lavoro (APL) consente che non vengano esclusi i cittadini con affinità più bassa.

L’indice di affinità si basa su algoritmi di apprendimento automatico, in grado di elaborare il linguaggio naturale, che consentono all’utente di ricercare il lavoro in maniera ancora più semplificata, filtrando le offerte di lavoro in base alle proprie competenze. […]