Cassa Integrazione per Caldo Eccessivo: le istruzioni operative INPS
Con l’intensificarsi delle ondate di calore estivo, l’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, con cui fornisce indicazioni operative sulla possibilità per i datori di lavoro di accedere agli strumenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta al caldo eccessivo.
Le causali utilizzabili: “evento meteo” e “sospensione o riduzione attività per ordine di pubblica autorità”
I datori di lavoro possono presentare domanda di:
- cassa Integrazione Ordinaria (CIGO);
- assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali;
utilizzando due possibili causali:
- “Evento meteo” – “temperature elevate”: in caso di condizioni climatiche estreme che impediscono il regolare svolgimento delle attività.
- “Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità”: quando un’ordinanza vieta lo svolgimento delle attività lavorative.
Non è ammessa la presentazione di due domande per gli stessi lavoratori e periodi sovrapposti con causali differenti, ma in fase istruttoria l’INPS può considerare entrambe le circostanze se indicate.
Quando è possibile presentare domanda
È possibile presentare domanda anche se:
- La temperatura reale è inferiore a 35°C, purché la temperatura percepita sia superiore (es. per esposizione diretta al sole, uso di macchinari che generano calore, utilizzo di dispositivi di protezione).
- Si registrano alti tassi di umidità, che contribuiscono ad aumentare la temperatura percepita.
- Le lavorazioni si svolgono al chiuso, ma in condizioni che non permettono ventilazione o raffreddamento per cause non imputabili al datore di lavoro.
È valida anche la sospensione disposta su indicazione del responsabile della sicurezza aziendale.
Obblighi documentali
Per la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità”, è sufficiente indicare gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica, senza necessità di allegarla.
Per la causale “evento meteo”, non è necessario allegare bollettini meteorologici, in quanto acquisiti d’ufficio dall’INPS. Tuttavia, la relazione tecnica deve essere completa, descrivendo:
- l’evento meteorologico (caldo eccessivo);
- l’attività lavorativa sospesa o ridotta;
- le condizioni operative dei lavoratori.
In caso di carenza di informazioni, l’INPS potrà attivare un supplemento istruttorio.
Agevolazioni procedurali previste
Per entrambe le causali, riconducibili agli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), si applicano le seguenti semplificazioni:
- non è richiesta l’anzianità lavorativa di 30 giorni presso l’unità produttiva;
- esenzione dal contributo addizionale;
- termine per la domanda: ultimo giorno del mese successivo a quello dell’evento;
- informativa sindacale posticipata: è sufficiente la comunicazione alle RSA/RSU o OO.SS. dopo l’avvio della sospensione o riduzione;
Per il settore edile, lapideo e artigianato correlato, l’informativa sindacale è obbligatoria solo per richieste di proroga oltre le 13 settimane continuative.
Estensione al settore agricolo
Le stesse indicazioni si applicano, per quanto compatibili, anche al settore agricolo, con riferimento alla disciplina della CISOA per operai e impiegati a tempo indeterminato.